Articoli 2019

Oggi torniamo a parlare di riscossione esattoriale ed, in particolare, di SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
La L. 228/2012 consente al contribuente che si veda notificato un atto
esattoriale ( cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso
di iscrizione di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione
ipotecaria) di impugnare il predetto atto in modo alternativo al ricorso
giudiziale. Come? Con una dichiarazione che abbia i requisiti richiesti
dalla richiamata normativa la quale, a
differenza della semplice istanza in autotutela, deve essere indirizzata
direttamente all'Agente della Riscossione. I motivi a fondamento
dell'opposizione presentata dal contribuente, sono tassativamente
indicati dalla legge (decadenza/ prescrizione/ estinzione del debito
ecc..). L'Agente della Riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione
di cui alla L. 228/2012, DEVE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA'
VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO, IVI COMPRESE LE MISURE CAUTELARI, deve
trasmettere la dichiarazione entro 10 giorni dal suo ricevimento agli
Enti Creditori i quali, a loro volta, valutate le eccezioni sollevate
dal contribuente, potranno accoglierle, e quindi provvedere allo
sgravio, oppure rigettarle nel termine di 220 giorni dal ricevimento
della predetta dichiarazione, dando comunicazione all'Agenzia delle
Entrate Riscossione di riprendere tutte le attività necessarie per il
recupero del credito. Ma, COSA SUCCEDE SE GLI ENTI CREDITORI NON SI
PRONUNCIANO NEL TERMINE DI 220 GIORNI? La L. 228/2012 collega alla
mancata risposta nei predetti termini uno specifico effetto: GLI ATTI
IMPUGNATI SI ANNULLANO AUTOMATICAMENTE.
Una legge, dunque, molto
semplice e dalla facile interpretazione che consente al contribuente di
ottenere un effetto immediato determinato dalla semplice presentazione
della dichiarazione: la sospensione automatica di ogni attività volta al
recupero del credito da parte dell'Agente della Riscossione. Ciò
significa, in parole semplici, che una volta presentata la dichiarazione
di cui alla L. 228/2012, VIENE PARALIZZATA OGNI ATTIVITA' DELL'AGENZIA
DELLE ENTRE RISCOSSIONE, fino al pronunciamento nel merito degli Enti
Creditori.
Avv. Tiziana Chiapponi

NULLI GLI ATTI A SORPRESA DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Il caso: Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di proprietà del contribuente sulla base di una cartella di pagamento notificata 11 mesi prima.
La decisione: per iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente è sempre necessaria la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, e poi, una volta iscritta, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò in ossequio a quanto stabilito dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono, nello specifico, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto al ricorso specifico ed il diritto di difesa.
Analogo dovere di "avviso" è necessario per sottoporre ad esecuzione forzata i beni o i crediti del contribuente. Infatti, qualora la cartella di pagamento non pagata dal contribuente sia stata notificata da oltre un anno, l'Agente della Riscossione, prima di effettuare il pignoramento, deve notificare un avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, con il quale ne intima il pagamento.
Ne deriva che nessun atto " a sorpresa", che sia idoneo ad incidere negativamente nella sfera degli interessi legittimi del contribuente, può essere adottato senza il preventivo avviso.

IL TASSO SOGLIA DI USURA SI APPLICA ANCHE AGLI INTERESSI DI MORA
Ciò è quanto è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 26286 del 17.10.2019.
La III Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'opposizione proposta da una contribuente già in sede di pignoramento immobiliare trovante titolo nel presunto mancato pagamento di mutuo, ha specificato come anche gli interessi di mora, al pari di quelli corrispettivi, siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il cosiddetto "tasso soglia" previsto dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 si configura usura "oggettiva" la quale, come noto, determina la nullità della clausola ex articolo 1815, comma 2 del Cc (determinazione degli interessi). In termini pratici, ciò significa che il mutuatario sarà tenuto al rimborso della sola quota capitale con esclusione di tutti gli interessi, senza contare il fatto che, per l'applicazione di interessi usurari l'Istituto di credito, potrebbe risponderne anche in sede penale.

2 giorni = 2 vittorie
Secondo risultato positivo ottenuto in due giorni dallo studio legale
Avv. Tiziana Chiapponi. Dopo la declaratoria di nullità ed inefficacia
del pignoramento immobiliare e condanna alla cancellazione dello stesso
ottenuta ieri presso il Tribunale di Velletri, la nuova vittoria di oggi
è stata ottenuta presso il Tribunale Civile di Latina ed attiene ad un
indebito arricchimento.
Il caso: Tizio presta alcune somme a Caio emettendo due assegni e fornendogli
la provvista necessaria ad estinguere obbligazioni tributarie. Caio
giova di dette somme ma non le restituisce a Tizio. Tizio, quindi evoca
in giudizio Caio per ottenere la restituzione delle somme prestate. Tra i
due, però, non è stato sottoscritto alcun contratto di mutuo. Caio, al
fine di sottrarsi al pagamento delle somme richieste, evoca in giudizio
Sempronio, al fine di fare accertare che le somme prestate da Tizio,
erano si servite a pagare debiti tributari intestati a Caio, ma che in
realtà quei debiti tributari erano da imputare a Sempronio, avanzando,
quindi, domanda di risarcimento danni nei confronti di quest'ultimo.
La decisione: il Giudice del Tribunale di Latina ha accolto la domanda
avanzata da Tizio ritenendo che Caio si sia ingiustamente arricchito a
sue spese, ed allo stesso modo, ha rigettato la domanda di Caio nei
confronti di Sempronio ritenendo non provata la contrazione dei debiti
tributari in capo a Sempronio.

Stop al pignoramento immobiliare
Con decisione emessa in data odierna il Tribunale di Velletri ha annullato il pignoramento immobiliare eseguito ai danni del debitore e delle terze proprietarie dell'immobile, assistiti dall'Avv. Tiziana Chiapponi, in quanto eseguito in violazione delle norme procedurali.
Il caso: Tizio è titolare di credito nei confronti di Caio in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Nel frattempo Caio vende l'immobile di sua proprietà alle figlie. Tale vendita viene revocata in quanto eseguita in frode al creditore. Tizio, il creditore, esegue pignoramento sull'immobile oggetto di revocatoria, oggi di proprietà delle figlie di Caio. Tuttavia, Tizio notifica gli atti esecutivi soltanto a Caio e non alle figlie, reali proprietarie dell'immobile. Il Giudice del Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta da Caio e dalle proprie figlie, ha disposto la cancellazione del pignoramento, ritenendo da un lato che, la revocatoria dell'atto di compravendita non comporti diritto restitutorio nella proprietà di Caio, e dall'altro che, comunque erano stati violati gli art. 603 ss del c.p.c.
Quindi l'immobile è stato restituito nella piena proprietà delle figlie di Caio privo di pregiudizi negativi con le relative spese di cancellazione a carico di Tizio.
Avv. Tiziana Chiapponi

Obiettivo: 9 miliardi di euro di riscossione nel 2019.
Lo ha annunciato nel corso di un'audizione alla Camera il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore. "Il piano operativo per l'esercizio 2019 è stato predisposto in modo tale da garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione di riscossione, con l'intento di ottenere volumi di riscossione da ruoli non inferiore a 9 miliardi di euro ed efficientamenti nei processi di concessione delle rateizzazioni e di notifica".
Tuttavia, i numeri relativi all'esito dei ricorsi tributari presentati nello scorso anno, restituiscono l'evidenza di un operato da parte delle Agenzie fiscali non proprio legittimo e corretto con conseguente annullamento di sempre più cartelle esattoriali, intimazioni, ipoteche e pignoramenti.
Un'attenta e preventiva analisi della pretesa tributaria sia a livello formale che sostanziale è, dunque, assolutamente necessaria per la tutela dei propri diritti.

SENTENZA EPOCALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE SEGNA LA DISFATTA DELLE BANCHE IN TEMA DI FIDEIUSSIONI
Hai rilasciato garanzie personali a fronte dell'erogazione:
- di un prestito;
- di un mutuo;
- di un conto corrente;
- di un fido per te o per la tua azienda?
Se queste sono state redatte sulla base dello schema ABI 2003 sono
AUTOMATICAMENTE NULLE. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con
sentenza del 22.05.2019. Una vera e propria disfatta per gli Istituti di
credito.
Ed allora, verifica la tua fideiussione e tutela i tuoi diritti.
Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi

Tutto è bene ciò che finisce bene. Con provvedimento del 12.09.2019 il Tribunale di Latina ha ritenuto che "l'apposizione della sbarra costituisca spoglio violento del compossesso esercitato dal ricorrente, segnatamente attraverso l'utilizzo dell'area per l'accesso con l'autovettura ed il parcheggio (laddove per violento deve intendersi, secondo la constante giurisprudenza, lo spoglio posto in essere contro la volontà, anche presunta, del possessore)" e per l'effetto ha ordinato alla società resistente di consegnare immediatamente al ricorrente, copia del telecomando della sbarra per cui è causa, meglio descritta in ricorso", condannando, vieppiù, la controparte al pagamento delle spese di soccombenza.

12.09.2019
Casette mobili fissate al suolo senza titolo edilizio? E' reato. A stabilirlo è stata la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 36481 del 28.08.2019. Infatti l'assenza del permesso a costruire è giustificata solo avuto riguardo agli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma 1, lett. e5) dell'art. 3 del citato D.P.R., ovvero la collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno necessariamente occasionali e limitati nel tempo di turisti. Ma vi è di più! Secondo la Suprema Corte non può applicarsi nemmeno la speciale causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto", tenuto conto delle dimensioni del manufatto.

Inammissibili tutti gli appelli e gli atti di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione effettuati per il tramite di Avvocati del Libero Foro. Ciò significa che tutti gli atti ed i documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione all'interno di giudizi nei quali l'ente è patrocinato da avvocato del libero Foro non sono utilizzabili ai fini della decisione. Ciò, chiaramente, gioca un elemento a favore del contribuente.

Conseguentemente, così come accadde per gli atti dei "falsi dirigenti" di Agenzia delle Entrate immessi nella funzione senza regolare concorso ma in virtù del c.d. decreto "mille proroghe", si attende che Giudici lungimiranti possano sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale, la quale, una volta accertata la mancata qualifica di dirigenti, si confida propenda per la declaratoria di "inesistenza giuridica" degli atti emessi da "falsi dirigenti" con conseguente diritto del contribuente all'annullamento degli stessi.
21.05.2019

RIPARTIZIONE LASTRICI SOLARI
Quante
volte vi siete chiesti quali siano i criteri di ripartizione delle
spese in caso di manutenzione di lastrici solari? La risposta è
contenuta in una illuminante pronuncia resa dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 1451 del 23.01.2014) la quale ha stabilito che: - se il
lastrico solare è di proprietà condominiale (se, cioè, fa parte delle
parti comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del
Codice civile e nessuno ne ha l'uso esclusivo) ed il lastrico copre
solo in parte gli appartamenti sottostanti, le spese di manutenzione del
lastrico andranno ripartite in base alla tabella generale di proprietà
tra i soli proprietari a cui il lastrico serve da copertura e, nel caso
di lastrici che coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, in
proporzione alla sola parte dell'appartamento effettivamente coperta dal
lastrico;
-se, invece, il lastrico solare non è di proprietà
condominiale, ma è in uso esclusivo ad uno o più condomini, allora la
ripartizione delle spese di manutenzione avverrà in base all'articolo
1126 del Codice civile e cioè per un terzo a carico di chi ha l'uso
esclusivo del lastrico e per due terzi a carico dei condomini a cui il
lastrico serve da copertura, rispettando sempre il principio della
copertura effettiva e cioè tenendo conto, nel caso di lastrici che
coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, della parte di
abitazione effettivamente coperta dal lastrico ed escludendo dal calcolo
della ripartizione quella parte di appartamento non coperta dal
lastrico.
16.04.2019

Cassazione Sezioni Unite , sent. n. 6882 del 08.03.2019.
Le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, hanno
risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla clausola,
comunemente inserita nell'ambito di contratti di locazione ad uso
diverso da quello abitativo, secondo la quale il conduttore deve farsi
carico di ogni onere relativo all'immobile, affermandone la sostanziale
legittimità, con i limiti di cui di seguito.
Nella prefata sentenza, infatti, si legge "è legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull'immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione". Le SSUU hanno affermato, altresì, che la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, nè in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dall'art. 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
20.03.2019

Ed anche questa settimana è iniziata con un ottimo risultato: il
Tribunale Civile di Latina Sez. Esecuzioni Immobiliari in accoglimento
delle istanze depositate dai creditori, a seguito di attività di
ristrutturazione del debito patrocinata, per i debitori, dall'Avv.
Tiziana Chiapponi, ha sospeso l'intera procedura esecutiva ed il terzo
tentativo di vendita dell'immobile all'asta già fatto oggetto di
pubblicazione.
L'operazione di ristrutturazione del debito ha
comportato il raggiungimento di un vantaggioso accordo con l'Agenzia
delle Entrate Riscossione e con la Curatela di un Fallimento, con
l'avallo del Giudice Delegato della Sezione Fallimentare, nella veste di
creditore procedente.
Soddisfazione, dunque, per i debitori esecutati, i quali possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.
20-01.2019
PACE FISCALE

Ricapitoliamo insieme cosa prevede il decreto "pace fiscale" per le liti pendenti:
- Se il contribuente ha già vinto in I grado, per chiudere il
contenzioso con il Fisco dovrebbe versare il 40% dell'importo dell'atto
contestato;
- Se il contribuente ha già vinto in II, grado per
chiudere il contenzioso con il Fisco dovrebbe versare il 15%
dell'importo dell'atto contestato;
- Se il contribuente ha già vinto I e II grado ma è in attesa del giudizio della Cassazione, per chiudere il contenzioso con il Fisco dovrebbe versare il 5% dell'importo dell'atto contestato.
Ora, facendo un'analisi strettamente logico - giuridica, e per nulla
polemica in ordine alla correttezza o meno sotto il profilo politico del
decreto, un aspetto emerge con prepotente evidenza: anche se il
contribuente ha avuto ragione e, dunque, ha ottenuto la cancellazione
del debito, il Fisco non rinuncia al contenzioso in corso ed, al
contrario, seppure soccombente, pretende comunque il pagamento in forma
ridotta dell'atto già sostanzialmente annullato.
Quindi cari utenti
fate attenzione! Prima di avvalervi della rateizzazione e della
rottamazione, fate analizzare la vostra posizione. Solo dopo un'attenta
analisi sarete in grado di valutare quale azione sarà conforme alle
vostre esigenze.
5.2.2019
MALASANITA'

Oggi parliamo di malasanità ed in particolare di responsabilità medica in caso di mancato consenso informato del paziente.
Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cassazione,
la quale, con ordinanza n. 31234 del 04.12.2018 ha ribadito il
consolidato principio di diritto secondo cui, la mancanza di consenso è
rilevante a fini risarcitori, quando dalla violazione del diritto all'autodeterminazione
del paziente sia scaturito un pregiudizio per quest'ultimo, a
prescindere dalla lesione del diritto alla salute in senso stretto.
Tale diritto, infatti, distinto da quello alla salute, trova fondamento
nei principi costituzionali, e rappresenta una forma di rispetto per la
libertà dell'individuo, nonchè uno strumento relazionale diretto alla
tutela dell'interesse ad una completa informazione sulle conseguenze
dell'intervento medico.
15.2.19

SOSPESA L'ESECUTORIETA' DI CARTELLE DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE IPOTECARIA ESATTORIALE PER OLTRE 1.400.000,00 EURO
E' con soddisfazione che lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi
condivide questo nuovo successo. In data odierna la CTP di Latina ha
sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento per un importo
ultramilionario (ben 1 MILIONE E QUATTROCENTO MILA EURO) accogliendo
sommariamente le ragioni del contribuente rappresentato difeso da questo
studio. A sostegno del ricorso si eccepiva la pregressa contestazione
del credito, l'intervenuto annullamento automatico di alcune cartelle,
l'intervenuta prescrizione e la violazione della L. 228/12.
25.2.2019

NUOVO INIZIO DI SETTIMANA NUOVA VITTORIA
ANNULLATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PARI AD EURO 74.346,90
La CTP di Latina ha accolto il ricorso proposto da una società
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Chiapponi, avverso l'
intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva il pagamento della somma di euro 74.346,90 entro 5
giorni dalla notifica della stessa, annullando interamente l'intimazione
in parola e le cartelle ivi sottese.
A sostegno dell'opposizione
l'Avv. Tiziana Chiapponi eccepiva l'inesistenza della notifica
dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo p.e.c., la
mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta
prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
16.3.2019

NUOVO RISULTATO OTTENUTO DALLO STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA CHIAPPONI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: ANNULLATO IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA E LE CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE DI IMPORTO PARI AD EURO
167.849,93
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina con motivata sentenza ha
accolto il ricorso proposto da un contribuente rappresentato e difeso
dall'Avv. Tiziana Chiapponi con il quale si intimava il pagamento entro
30 dell'importo di euro 167.849,93, pena l'iscrizione d'ipoteca per il
doppio del sopra indicato importo sugli immobili del contribuente.
A
fondamento dell'accoglimento del ricorso, la CTP argomentava l'autonoma
impugnabilità innanzi alla Commissione Tributaria del preavviso
d'iscrizione ipotecaria, benché afferente a diritti reali, e la mancata
notifica delle cartelle di pagamento.