Fan Page 9.11.2015 Latina, il contribuente ha diritto ad accedere agli atti dell'Agenzia delle Entrate.
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2015 · 1 Gennaio 2015
Il T.A.R. Lazio sede di Latina ha condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva l'Agenzia delle Entrate di Latina a mettere a disposizione dei contribuenti la documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni. Con sentenze n.ri 685 e 713/2015 il T.A.R. Lazio, sede di Latina, ha accolto integralmente i ricorsi presentati da due contribuenti assistiti dall'Avv. Tiziana Chiapponi del Foro di Latina, dichiarando espressamente il diritto dei contribuenti stessi ad accedere agli atti dell'Agenzia delle Entrate che li riguardano nonché a tutti quegli atti che gli consentano di verificare se chi abbia sottoscritto e/o delegato alla sottoscrizione gli stessi avesse o meno la qualifica di dirigente o di semplice incaricato alle funzioni dirigenziali.
A seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015, infatti, i predetti ricorrenti hanno provveduto a depositare presso l'Agenzia delle Entrate, sede di Latina, formale istanza di accesso agli atti chiedendo di avere copia degli avvisi di accertamento che li vedevano come destinatari unitamente alle pertinenti relate di notifica nonché di potere accedere agli atti dell'Agenzia dell'Entrate al fine di verificare se chi aveva sottoscritto e/o era stato delegato alla sottoscrizione dei relativi atti avesse la qualifica di dirigente o fosse semplice incaricato di funzioni dirigenziali.A fronte di tale legittima richiesta dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate di Latina rigettava l'istanza impedendo di fatto ai contribuenti di accedere ai relativi atti sostenendo la mancanza dell'interesse attuale e concreto dei predetti ricorrenti ad avere copia della prefata documentazione nonché la definitività dei titoli ( avvisi di accertamento / cartelle di pagamento) cui gli atti si riferivano. Avverso tale illegittimo diniego gli istanti proponevano a mezzo dell'Avv. Tiziana Chiapponi tempestivo ricorso innanzi al T.A.R. Lazio sede di Latina che si è definito con il totale accoglimento di entrambi i ricorsi.
Il T.A.R. Lazio sede di Latina ha, infatti, condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva l'Agenzia delle Entrate di Latina a mettere a disposizione dei contribuenti la documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa sentenza, stabilendo espressamente che decorso inutilmente tale termine l'Agenzia delle Entrate di Latina potrà essere obbligata ad eseguire la sentenza attraverso un Commissario ad acta nominato dal Tar Lazio al fine di provvedere all'esecuzione della decisione, condannando vieppiù l'Ente al pagamento in favore dei contribuenti alle spese e compensi per l'attività legale espletata.
A sostegno della propria decisione il Collegio giudicante osservava come non si possa "seriamente dubitare della legittimazione dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'ostensione, quale destinatario della pretesa impositiva" atteso che il diritto di accesso agli atti deve considerarsi assolutamente autonomo ed indipendente dalla proposizione di un'azione giudiziale rispetto alla pretesa impositiva con la conseguenza che "il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale". Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso agli atti sono, infatti, assicurate all'amministrato la trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsivoglia potere in capo all'Angezia delle Entrate di valutazione e/o sindacato in merito alla richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza soggettiva e sulle scelte difensive eventualmente operate dal privato. Una grande vittoria per tutti i contribuenti che costringerà certamente l'Agenzia delle Entrate di Latina a gestire diversamente le innumerevoli istanze di accesso agli atti pervenute presso i relativi uffici che troppo spesso si sono conclusi con una ingiustificata reiezione dell'istanza stessa.
A sostegno della propria decisione il Collegio giudicante osservava come non si possa "seriamente dubitare della legittimazione dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'ostensione, quale destinatario della pretesa impositiva" atteso che il diritto di accesso agli atti deve considerarsi assolutamente autonomo ed indipendente dalla proposizione di un'azione giudiziale rispetto alla pretesa impositiva con la conseguenza che "il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale". Attraverso la tutela giurisdizionale del diritto di accesso agli atti sono, infatti, assicurate all'amministrato la trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsivoglia potere in capo all'Angezia delle Entrate di valutazione e/o sindacato in merito alla richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza soggettiva e sulle scelte difensive eventualmente operate dal privato. Una grande vittoria per tutti i contribuenti che costringerà certamente l'Agenzia delle Entrate di Latina a gestire diversamente le innumerevoli istanze di accesso agli atti pervenute presso i relativi uffici che troppo spesso si sono conclusi con una ingiustificata reiezione dell'istanza stessa.
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