Il tasso di usura/soglia si applica anche agli interessi di mora !!
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 30 Ottobre 2019
La III Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'opposizione proposta da una contribuente già in sede di pignoramento immobiliare trovante titolo nel presunto mancato pagamento di mutuo, ha specificato come anche gli interessi di mora, al pari di quelli corrispettivi, siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il cosiddetto "tasso soglia" previsto dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 si configura usura "oggettiva" la quale, come noto, determina la nullità della clausola ex articolo 1815, comma 2 del Cc (determinazione degli interessi). In termini pratici, ciò significa che il mutuatario sarà tenuto al rimborso della sola quota capitale con esclusione di tutti gli interessi, senza contare il fatto che, per l'applicazione di interessi usurari l'Istituto di credito, potrebbe risponderne anche in sede penale.
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