Non si sfugge alla notifica

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Non si sfugge alla notifica

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2021 · 30 Aprile 2021
Ecco dunque come cambia la cartella di pagamento e come funziona la procedura.
Si provvederà innanzitutto, per come ovvio, a notificare l'atto al legittimo destinatario.  Tuttavia, se non è possibile eseguire la notifica in questo modo,  perché non viene trovato il destinatario o per assenza o incapacità o  per rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del  destinatario, si procederà a un complesso iter di formalità da  rispettare con precisione. Pena la nullità della notifica.
Tale iter si compone di tre diversi adempimenti:

1. Subito dopo il tentativo di notifica al destinatario, si provvederà al deposito dell'atto nella Casa Comunale;
2. quindi si effettuerà l'affissione dell'avviso  di tale deposito in una busta chiusa e sigillata, alla casa di  abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;
3. infine ci sarà l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
   
In  questo modo, le cartelle di pagamento seguiranno la stessa  disciplina,  in tema di notifiche, prevista già per gli atti di accertamento.
A seguito delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata  con la quale il contribuente viene informato del deposito nell'atto in  Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.

[1] Provv. del 5.03.2013.
[2]  C. Cost. sent. n. 258 del 19.11.2012, che aveva dichiarato  l'illegittimità del terzo comma (attualmente il quarto comma) dell'art.  26 del Dpr 602/1973 nella parte in cui stabilisce che "Nei  casi  previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la  notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità  stabilite dall'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n.600" invece che  "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è  abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della  cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'articolo  60, primo comma, lettera e) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600", cioè del  decreto sull'accertamento.
[3] La  Corte costituzionale aveva uniformato le modalità di notifica degli  atti di accertamento, ex art.60 del Dpr 600/1973 e delle cartelle di  pagamento ex art. 26, del Dpr 6021973, in caso di irreperibilità relativa del  destinatario, o nel caso di assenza o incapacità o rifiuto delle  persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Per  la notifica della  cartella, la Corte ha ristretto la sfera di  applicazione del combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del  Dpr 602/1973 e 60, primo  comma, lettera e) del Dpr 600/1973, alla sola  ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, o  in caso di mancanza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del  contribuente, con conseguente applicabilità, nella diversa ipotesi di  irreperibilità relativa, alla disciplina ordinaria di cui all'articolo  140 del Codice di procedura civile, in base al  disposto dell'articolo  26 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973.


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