Nulli gli atti a sorpresa dell'agenzia delle entrate!!!
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 11 Novembre 2019
Con la sentenza n. 12237 del 09.05.2019 la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servzi di Riscossione, prima di iscrivere ipoteche sui beni dei contribuenti o di sottoporre ad esecuzione forzata beni o crediti del contribuente, deve notificare uno specifico atto amministrativo di avviso delle imminenti azioni.
Il caso: Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di proprietà del contribuente sulla base di una cartella di pagamento notificata 11 mesi prima.
La decisione: per iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente è sempre necessaria la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, e poi, una volta iscritta, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò in ossequio a quanto stabilito dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono, nello specifico, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto al ricorso specifico ed il diritto di difesa.
Analogo dovere di "avviso" è necessario per sottoporre ad esecuzione forzata i beni o i crediti del contribuente. Infatti, qualora la cartella di pagamento non pagata dal contribuente sia stata notificata da oltre un anno, l'Agente della Riscossione, prima di effettuare il pignoramento, deve notificare un avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, con il quale ne intima il pagamento.
Il caso: Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di proprietà del contribuente sulla base di una cartella di pagamento notificata 11 mesi prima.
La decisione: per iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente è sempre necessaria la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, e poi, una volta iscritta, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò in ossequio a quanto stabilito dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono, nello specifico, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto al ricorso specifico ed il diritto di difesa.
Analogo dovere di "avviso" è necessario per sottoporre ad esecuzione forzata i beni o i crediti del contribuente. Infatti, qualora la cartella di pagamento non pagata dal contribuente sia stata notificata da oltre un anno, l'Agente della Riscossione, prima di effettuare il pignoramento, deve notificare un avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, con il quale ne intima il pagamento.
Ne deriva che nessun atto " a sorpresa", che sia idoneo ad incidere negativamente nella sfera degli interessi legittimi del contribuente, può essere adottato senza il preventivo avviso.
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