Nulli gli atti a sorpresa dell'agenzia delle entrate!!!

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Nulli gli atti a sorpresa dell'agenzia delle entrate!!!

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 11 Novembre 2019
Con la sentenza n. 12237 del 09.05.2019 la Corte di Cassazione ha  ribadito il consolidato principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate  Riscossione, già Equitalia Servzi di Riscossione, prima di iscrivere  ipoteche sui beni dei contribuenti o di sottoporre ad esecuzione forzata  beni o crediti del contribuente, deve notificare uno specifico atto  amministrativo di avviso delle imminenti azioni.
Il caso: Agenzia delle  Entrate Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca legale su un  immobile di proprietà del contribuente sulla base di una cartella di  pagamento notificata 11 mesi prima.
La decisione: per iscrivere  ipoteca esattoriale sui beni del contribuente è sempre necessaria la  notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, e poi, una volta  iscritta, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò in  ossequio a quanto stabilito dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei  diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono, nello  specifico, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto al  ricorso specifico ed il diritto di difesa.
Analogo dovere di  "avviso" è necessario per sottoporre ad esecuzione forzata i beni o i  crediti del contribuente. Infatti, qualora la cartella di pagamento non  pagata dal contribuente sia stata notificata da oltre un anno, l'Agente  della Riscossione, prima di effettuare il pignoramento, deve notificare  un avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, con  il quale ne intima il pagamento.
Ne deriva che nessun atto " a  sorpresa", che sia idoneo ad incidere negativamente nella sfera degli  interessi legittimi del contribuente, può essere adottato senza il  preventivo avviso.


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