Nuova vittoria dello studio legale Avv. Tiziana Chiapponi
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2017 · 1 Settembre 2017
Nuova vittoria dello studio legale Avv. Tiziana Chiapponi
A seguito della risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo e del contestuale rilascio dell'immobile da parte dei conduttori, il proprietario faceva rilevare l'esistenza di danni dovuti al cattivo uso della cosa locata. Quantificati, dunque, i danni, il proprietario promuoveva azione giudiziaria innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace chiedendo la condanna dei convenuti al ristoro dei danni patiti. Si costituiva per i convenuti l'Avv. Tiziana Chiapponi la quale faceva rilevare il difetto di competenza per materia del G.d.p. adito in favore del Tribunale Ordinario. Si opponeva parte attrice la quale insisteva nella competenza del G.d.p. adito, atteso che trattavasi di risarcimento danni puro e semplice, in quanto "pagamento di una somma di denaro". Il G.d.p. dichiarava la propria incompetenza per materia atteso che, benché il rapporto contrattuale di locazione fosse terminato, comunque la richiesta di pagamento somme era collegata all'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto di locazione.
A seguito della risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo e del contestuale rilascio dell'immobile da parte dei conduttori, il proprietario faceva rilevare l'esistenza di danni dovuti al cattivo uso della cosa locata. Quantificati, dunque, i danni, il proprietario promuoveva azione giudiziaria innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace chiedendo la condanna dei convenuti al ristoro dei danni patiti. Si costituiva per i convenuti l'Avv. Tiziana Chiapponi la quale faceva rilevare il difetto di competenza per materia del G.d.p. adito in favore del Tribunale Ordinario. Si opponeva parte attrice la quale insisteva nella competenza del G.d.p. adito, atteso che trattavasi di risarcimento danni puro e semplice, in quanto "pagamento di una somma di denaro". Il G.d.p. dichiarava la propria incompetenza per materia atteso che, benché il rapporto contrattuale di locazione fosse terminato, comunque la richiesta di pagamento somme era collegata all'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte nell'ambito del contratto di locazione.
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