RIPARTIZIONE LASTRICI SOLARI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 21 Maggio 2019
Quante volte vi siete chiesti quali siano i criteri di ripartizione delle spese in caso di manutenzione di lastrici solari? La risposta è contenuta in una illuminante pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1451 del 23.01.2014) la quale ha stabilito che: - se il lastrico solare è di proprietà condominiale (se, cioè, fa parte delle parti comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile e nessuno ne ha l'uso esclusivo) ed il lastrico copre solo in parte gli appartamenti sottostanti, le spese di manutenzione del lastrico andranno ripartite in base alla tabella generale di proprietà tra i soli proprietari a cui il lastrico serve da copertura e, nel caso di lastrici che coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, in proporzione alla sola parte dell'appartamento effettivamente coperta dal lastrico;
-se, invece, il lastrico solare non è di proprietà condominiale, ma è in uso esclusivo ad uno o più condomini, allora la ripartizione delle spese di manutenzione avverrà in base all'articolo 1126 del Codice civile e cioè per un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo del lastrico e per due terzi a carico dei condomini a cui il lastrico serve da copertura, rispettando sempre il principio della copertura effettiva e cioè tenendo conto, nel caso di lastrici che coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, della parte di abitazione effettivamente coperta dal lastrico ed escludendo dal calcolo della ripartizione quella parte di appartamento non coperta dal lastrico.
-se, invece, il lastrico solare non è di proprietà condominiale, ma è in uso esclusivo ad uno o più condomini, allora la ripartizione delle spese di manutenzione avverrà in base all'articolo 1126 del Codice civile e cioè per un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo del lastrico e per due terzi a carico dei condomini a cui il lastrico serve da copertura, rispettando sempre il principio della copertura effettiva e cioè tenendo conto, nel caso di lastrici che coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, della parte di abitazione effettivamente coperta dal lastrico ed escludendo dal calcolo della ripartizione quella parte di appartamento non coperta dal lastrico.
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