Sospensione legale della riscossione
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 11 Novembre 2019
6 novembre ·
Oggi torniamo a parlare di riscossione esattoriale ed, in particolare, di SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
La L. 228/2012 consente al contribuente che si veda notificato un atto esattoriale ( cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione ipotecaria) di impugnare il predetto atto in modo alternativo al ricorso giudiziale. Come? Con una dichiarazione che abbia i requisiti richiesti dalla richiamata normativa la quale, a differenza della semplice istanza in autotutela, deve essere indirizzata direttamente all'Agente della Riscossione. I motivi a fondamento dell'opposizione presentata dal contribuente, sono tassativamente indicati dalla legge (decadenza/ prescrizione/ estinzione del debito ecc..). L'Agente della Riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione di cui alla L. 228/2012, DEVE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA' VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO, IVI COMPRESE LE MISURE CAUTELARI, deve trasmettere la dichiarazione entro 10 giorni dal suo ricevimento agli Enti Creditori i quali, a loro volta, valutate le eccezioni sollevate dal contribuente, potranno accoglierle, e quindi provvedere allo sgravio, oppure rigettarle nel termine di 220 giorni dal ricevimento della predetta dichiarazione, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione di riprendere tutte le attività necessarie per il recupero del credito. Ma, COSA SUCCEDE SE GLI ENTI CREDITORI NON SI PRONUNCIANO NEL TERMINE DI 220 GIORNI? La L. 228/2012 collega alla mancata risposta nei predetti termini uno specifico effetto: GLI ATTI IMPUGNATI SI ANNULLANO AUTOMATICAMENTE.
Una legge, dunque, molto semplice e dalla facile interpretazione che consente al contribuente di ottenere un effetto immediato determinato dalla semplice presentazione della dichiarazione: la sospensione automatica di ogni attività volta al recupero del credito da parte dell'Agente della Riscossione. Ciò significa, in parole semplici, che una volta presentata la dichiarazione di cui alla L. 228/2012, VIENE PARALIZZATA OGNI ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRE RISCOSSIONE, fino al pronunciamento nel merito degli Enti Creditori.
Avv. Tiziana Chiapponi
La L. 228/2012 consente al contribuente che si veda notificato un atto esattoriale ( cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione ipotecaria) di impugnare il predetto atto in modo alternativo al ricorso giudiziale. Come? Con una dichiarazione che abbia i requisiti richiesti dalla richiamata normativa la quale, a differenza della semplice istanza in autotutela, deve essere indirizzata direttamente all'Agente della Riscossione. I motivi a fondamento dell'opposizione presentata dal contribuente, sono tassativamente indicati dalla legge (decadenza/ prescrizione/ estinzione del debito ecc..). L'Agente della Riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione di cui alla L. 228/2012, DEVE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA' VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO, IVI COMPRESE LE MISURE CAUTELARI, deve trasmettere la dichiarazione entro 10 giorni dal suo ricevimento agli Enti Creditori i quali, a loro volta, valutate le eccezioni sollevate dal contribuente, potranno accoglierle, e quindi provvedere allo sgravio, oppure rigettarle nel termine di 220 giorni dal ricevimento della predetta dichiarazione, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione di riprendere tutte le attività necessarie per il recupero del credito. Ma, COSA SUCCEDE SE GLI ENTI CREDITORI NON SI PRONUNCIANO NEL TERMINE DI 220 GIORNI? La L. 228/2012 collega alla mancata risposta nei predetti termini uno specifico effetto: GLI ATTI IMPUGNATI SI ANNULLANO AUTOMATICAMENTE.
Una legge, dunque, molto semplice e dalla facile interpretazione che consente al contribuente di ottenere un effetto immediato determinato dalla semplice presentazione della dichiarazione: la sospensione automatica di ogni attività volta al recupero del credito da parte dell'Agente della Riscossione. Ciò significa, in parole semplici, che una volta presentata la dichiarazione di cui alla L. 228/2012, VIENE PARALIZZATA OGNI ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRE RISCOSSIONE, fino al pronunciamento nel merito degli Enti Creditori.
Avv. Tiziana Chiapponi
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