Sospensione legale della riscossione

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Sospensione legale della riscossione

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2019 · 11 Novembre 2019
6 novembre ·
Oggi torniamo a parlare di riscossione esattoriale ed, in particolare, di SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE
 La L. 228/2012 consente al contribuente che si veda notificato un atto  esattoriale ( cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso  di iscrizione di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione  ipotecaria) di impugnare il predetto atto in modo alternativo al ricorso  giudiziale. Come? Con una dichiarazione che abbia i requisiti richiesti  dalla richiamata normativa la quale, a  differenza della semplice istanza in autotutela, deve essere indirizzata  direttamente all'Agente della Riscossione. I motivi a fondamento  dell'opposizione presentata dal contribuente, sono tassativamente  indicati dalla legge (decadenza/ prescrizione/ estinzione del debito  ecc..). L'Agente della Riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione  di cui alla L. 228/2012, DEVE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA'  VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO, IVI COMPRESE LE MISURE CAUTELARI, deve  trasmettere la dichiarazione entro 10 giorni dal suo ricevimento agli  Enti Creditori i quali, a loro volta, valutate le eccezioni sollevate  dal contribuente, potranno accoglierle, e quindi provvedere allo  sgravio, oppure rigettarle nel termine di 220 giorni dal ricevimento  della predetta dichiarazione, dando comunicazione all'Agenzia delle  Entrate Riscossione di riprendere tutte le attività necessarie per il  recupero del credito. Ma, COSA SUCCEDE SE GLI ENTI CREDITORI NON SI  PRONUNCIANO NEL TERMINE DI 220 GIORNI? La L. 228/2012 collega alla  mancata risposta nei predetti termini uno specifico effetto: GLI ATTI  IMPUGNATI SI ANNULLANO AUTOMATICAMENTE.
Una legge, dunque, molto  semplice e dalla facile interpretazione che consente al contribuente di  ottenere un effetto immediato determinato dalla semplice presentazione  della dichiarazione: la sospensione automatica di ogni attività volta al  recupero del credito da parte dell'Agente della Riscossione. Ciò  significa, in parole semplici, che una volta presentata la dichiarazione  di cui alla L. 228/2012, VIENE PARALIZZATA OGNI ATTIVITA' DELL'AGENZIA  DELLE ENTRE RISCOSSIONE, fino al pronunciamento nel merito degli Enti  Creditori.
Avv. Tiziana Chiapponi


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