STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2017 · 11 Gennaio 2017
Informa Oggi 10 maggio 2017 ·
STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?
Avv. Tiziana Chiapponi
Avv. Tiziana Chiapponi
La prescrizione delle cartelle esattoriali è argomento sul quale da sempre si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza e che, per tale, ragione ha visto per anni l'alternarsi di più orientamenti giurisprudenziali che ne riconoscevano la prescrizione a volte in cinque ed altre volte in dieci anni. A tale contrasto giurisprudenziale è stata posta risposta con la recente sentenza n. 23397 del 17.11.2016 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la quale è stato definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni ecc.) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, ad eccezione dei casi in cui il credito sia stato accertato in una sentenza passata in giudicato o con un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Ciò in ragione del fatto che la cartella di pagamento, benché non opposta, non può essere equiparata ad un atto sul quale è sceso il giudicato a fronte del vaglio di un organo giudicante (Tribunale, Giudice di Pace, Commissione Tributaria a seconda della competenza funzionale), ma di un semplice atto amministrativo che, pertanto, non può essere sottoposto allo stesso termine di prescrizione previsto per i titoli giudiziari definitivi (sentenze passate in giudicato o equipollenti).
Le conseguenze che derivano dalla mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle esattoriali, infatti, consiste, secondo i Giudici di P.zza Cavour, nella "sostanziale irretrattabilità del credito" ma non certo ad un titolo giudiziale.
Ciò sulla scorta del fatto, si legge in sentenza, che "non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione" l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole". Si tratta chiaramente di una sentenza rivoluzionaria che sta letteralmente ribaltando l'esito di procedimenti di impugnazione di cartelle esattoriali pendenti, e che si prevede porterà all'annullamento di un gran numero di cartelle esattoriali. Infatti, in tutti questi anni l'Agente della Riscossione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale opposto, che riconosceva la prescrizione decennale, ha orientato l'intera propria attività di riscossione nel rispetto del predetto termine decennale anziché di quello quinquennale. Ovviamente, però, l'accertamento dell'avvenuta prescrizione delle cartelle esattoriali non avviene in automatico, ma su espresso impulso del contribuente il quale, attraverso impugnative, opposizioni e/o ricorsi potrà chiedere al Giudice adito di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale e del credito ivi recato chiedendone per l'effetto l'integrale annullamento. Pertanto, attenzione, cari lettori e contribuenti, alle notifiche di atti da parte dell'Agente della Riscossione perché le tempistiche di impugnazione sono molto brevi ( da trenta a sessanta giorni a seconda del tributo), trascorse inutilmente le quali, tali atti, benché recanti somme prescritte, riprendono vita, con la conseguenza che non sarà più possibile eccepirne la prescrizione prima dei successivi cinque anni.
Le conseguenze che derivano dalla mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle esattoriali, infatti, consiste, secondo i Giudici di P.zza Cavour, nella "sostanziale irretrattabilità del credito" ma non certo ad un titolo giudiziale.
Ciò sulla scorta del fatto, si legge in sentenza, che "non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione" l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole". Si tratta chiaramente di una sentenza rivoluzionaria che sta letteralmente ribaltando l'esito di procedimenti di impugnazione di cartelle esattoriali pendenti, e che si prevede porterà all'annullamento di un gran numero di cartelle esattoriali. Infatti, in tutti questi anni l'Agente della Riscossione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale opposto, che riconosceva la prescrizione decennale, ha orientato l'intera propria attività di riscossione nel rispetto del predetto termine decennale anziché di quello quinquennale. Ovviamente, però, l'accertamento dell'avvenuta prescrizione delle cartelle esattoriali non avviene in automatico, ma su espresso impulso del contribuente il quale, attraverso impugnative, opposizioni e/o ricorsi potrà chiedere al Giudice adito di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale e del credito ivi recato chiedendone per l'effetto l'integrale annullamento. Pertanto, attenzione, cari lettori e contribuenti, alle notifiche di atti da parte dell'Agente della Riscossione perché le tempistiche di impugnazione sono molto brevi ( da trenta a sessanta giorni a seconda del tributo), trascorse inutilmente le quali, tali atti, benché recanti somme prescritte, riprendono vita, con la conseguenza che non sarà più possibile eccepirne la prescrizione prima dei successivi cinque anni.
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