STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?

Studio Legale
Via Lazio 2/A, 04011-Aprilia (LT)
+39 3312851655 - 0698381552
tiziana.chiapponi@libero.it
Diritto Commerciale, Diritto di Famiglia, Diritto Tributario,Diritto del Lavoro, Diritto Penale,Diritto Civile
Poliz.resp.civ.Ass.AIG Europe S.A
Studio legale Chiapponi
Studio Legale
EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish
Language
Vai ai contenuti

STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2017 · 11 Gennaio 2017
Informa Oggi 10 maggio 2017 ·
STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?
Avv. Tiziana Chiapponi
La prescrizione delle cartelle esattoriali è argomento sul quale da sempre  si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza e che, per  tale, ragione ha visto per anni l'alternarsi di più orientamenti  giurisprudenziali che ne riconoscevano la prescrizione a volte in cinque  ed altre volte in dieci anni. A tale contrasto giurisprudenziale è  stata posta risposta con la recente sentenza n. 23397 del 17.11.2016  resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la quale è  stato definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica  Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni ecc.) si  prescrivono nel termine breve di cinque anni, ad eccezione dei casi in  cui il credito sia stato accertato in una sentenza passata in giudicato o  con un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Ciò in ragione del  fatto che la cartella di pagamento, benché non opposta, non può essere  equiparata ad un atto sul quale è sceso il giudicato a fronte del vaglio  di un organo giudicante (Tribunale, Giudice di Pace, Commissione  Tributaria a seconda della competenza funzionale), ma di un semplice  atto amministrativo che, pertanto, non può essere sottoposto allo stesso  termine di prescrizione previsto per i titoli giudiziari definitivi  (sentenze passate in giudicato o equipollenti).
Le conseguenze che  derivano dalla mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle  esattoriali, infatti, consiste, secondo i Giudici di P.zza Cavour, nella  "sostanziale irretrattabilità del credito" ma non certo ad un titolo  giudiziale.
Ciò sulla scorta del fatto, si legge in sentenza, che  "non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione  esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se  corrispondente a quello ordinario di prescrizione" l'arco temporale di  potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire  "certamente eccessivo e irragionevole". Si tratta chiaramente di una  sentenza rivoluzionaria che sta letteralmente ribaltando l'esito di  procedimenti di impugnazione di cartelle esattoriali pendenti, e che si  prevede porterà all'annullamento di un gran numero di cartelle  esattoriali. Infatti, in tutti questi anni l'Agente della  Riscossione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale opposto, che  riconosceva la prescrizione decennale, ha orientato l'intera propria  attività di riscossione nel rispetto del predetto termine decennale  anziché di quello quinquennale. Ovviamente, però, l'accertamento  dell'avvenuta prescrizione delle cartelle esattoriali non avviene in  automatico, ma su espresso impulso del contribuente il quale, attraverso  impugnative, opposizioni e/o ricorsi potrà chiedere al Giudice adito di  accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale e del  credito ivi recato chiedendone per l'effetto l'integrale annullamento.  Pertanto, attenzione, cari lettori e contribuenti, alle notifiche di  atti da parte dell'Agente della Riscossione perché le tempistiche di  impugnazione sono molto brevi ( da trenta a sessanta giorni a seconda  del tributo), trascorse inutilmente le quali, tali atti, benché recanti  somme prescritte, riprendono vita, con la conseguenza che non sarà più  possibile eccepirne la prescrizione prima dei successivi cinque anni.



Non sono presenti ancora recensioni.
0
0
0
0
0
Torna ai contenuti