Un'altra vergogna in danno dei contribuenti ed esempio di quanto la legge non la si vuole uguale per tutti!!!
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2017 · 1 Maggio 2017
Tramontata quasi. la scellerata ipotesi di prolungare a dieci anni tutte prescrizioni dei crediti esattoriali, grazie alla battaglia di Noiconsumatori ancora una volta il Governo e la maggioranza PD corrono in aiuto dell' Agenzia dell' Entrate - Riscossione (ex Equitalia) con norme palesemente ingiuste ed illegittime altro che incostituzionali .
Questa volta con un provvedimento discutibile, adottato dal Senato (relatore in commissione Sen. Bachisio Silvio Lai, in quota PD), è stato inserito - in sede di conversione in legge del D.L. n. 148/2017 - un maxi emendamento al testo originario: l' art. 19 octies (disposizioni in materia di riscossione) ovvero una norma che in sostanza modifica l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inserendo nella formulazione originaria le parole: "gli enti pubblici economici e l'ente Agenzia delle Entrate - Riscossione"
Orbene se l'emendamento approvato al Senato dovesse essere confermato alla Camera dei Deputati - dove è in corso l'iter di approvazione della legge di conversione del D.L. n.148/2017 - il novellato testo art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni avrà il seguente tenore letterale: "Le amministrazioni dello Stato e GLI ENTI PUBBLICI NON ECOMINICI E L'ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto"
Orbene se l'emendamento approvato al Senato dovesse essere confermato alla Camera dei Deputati - dove è in corso l'iter di approvazione della legge di conversione del D.L. n.148/2017 - il novellato testo art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni avrà il seguente tenore letterale: "Le amministrazioni dello Stato e GLI ENTI PUBBLICI NON ECOMINICI E L'ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto"
Fonte Angelo Pisani.
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