Studio Legale
In difesa dei consumatori....
Servizi per la Tutela dei Consumatori...
Movimento Antiequitalia sede di Aprilia: Responsabile: Avv. Tiziana Chiapponi
Indirizzo sede: Via Lazio 2A - 04011 - Aprilia (LT)
Recapiti: Tel. 3312851655 - 06.98381552 - Fax 06.62204181
Email: tiziana.chiapponi@libero.it
Noi
Consumatori - Movimento Antiequitalia si pone, quindi, come strumento
fondamentale per la tutela del cittadino il quale, in via preventiva,
potrà ottenere pareri legali sulle questioni di proprio interesse, onde
conoscere le eventuali azioni da intraprendere per la propria difesa.
E' ora di dire basta: difenderci è un nostro diritto.
Visita anche il sito ufficiale Noi consumatori Movimento antiequitalia
Qui di seguito le aree genericamente trattate dall'associazione:
- Acqua
- Agenzia delle Entrate
- Ambiente
- Antitrust
- Assicurazioni
- Banche e Finanziarie
- Bullismo
- Casa
- Condominio
- Diritto e Lavoro
- Economia e Finanza
- Equitalia
- Famiglia
- Garante della Privacy
- Gravidanza
- Imprese
- Inps
- Luce, gas e servizi
- Pensioni
- Prodotti difettosi
- Redditometro
- Rifiuti
- Salute e Malasanità
- Sicurezza
- Telefonia
- Trasporti e Automobilisti
- Tutela animali
- Tutela consumatori
- Tutela diritti malato
Mappa:
Aprilia, quando i cittadini devono sostituire il Comune: ecco i cartelli d'avviso per le buche
Una situazione deprecabile a scapito di tutti gli utenti.
Fonte: https://www.ilcorrieredellacitta.com/
Articoli di interesse....
18 dicembre 2017 · Roma ·
DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E ISCRIZIONE A RUOLO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio sede di Latina, confermando la sentenza di primo grado
resa dalla CTP di Latina, ha affermato il principio per cui l'Agenzia
delle Entrate non può procedere all'iscrizione a ruolo delle residue
somme, oltre sanzioni ed interessi, dovute dal contribuente, senza
avergli preventivamente comunicato l'avvenuta decadenza dalla
rateizzazione. Ciò, però, solo nel caso in cui l'ignaro contribuente
abbia continuato a corrispondere le successive rate nei termini di
legge.
Il caso: una società, a seguito di avviso bonario inviato
dall'Agenzia delle Entrate, rateizzava il proprio debito godendo del
beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/3. Tuttavia, a seguito del
ritardato pagamento di una sola rata (appena 1 giorno), l'Agenzia delle
Entrate senza nulla comunicare alla società contribuente iscriveva a
ruolo l'intera somma residua aumentata degli interessi e delle sanzioni
ad importo pieno. Nel frattempo l'ignara contribuente continuava a
corrispondere le rate nelle scadenze previste. Notificata la cartella di
pagamento, la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana
Chiapponi, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Latina chiedendone
l'annullamento.
La decisione: il ricorso veniva integralmente
accolto in primo grado dalla CTP di Latina attesa la buona fede della
società contribuente, la mancata comunicazione di decadenza da parte
dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, la non qualificabilità come
inadempimento del ritardo nel pagamento della rata. Proponeva appello
l'Agenzia delle Entrate eccependo l'automaticità dell'iscrizione a ruolo
a seguito di ritardato pagamento di una rata successiva alla prima. La
CTR rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, confermando integralmente
la sentenza emessa in primo grado.
Una nuova vittoria per l'Avv. Tiziana Chiapponi e per i contribuenti!
Noi consumatori Movimento Antiequitalia : difenderci è un nostro diritto!
Equitalia: stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni in banca.

da NOI Consumatori · 22 aprile 2013
MILANO - Stop ai pignoramenti sui conti corrente in banca o alle poste, dove vengono versati i soldi di stipendi e pensioni. Lo ha deciso Equitalia con decorrenza immediata stabilendo che la procedura va attivata su datori di lavoro ed enti pensionistici e solo se nel caso in cui il reddito o la pensione in questione superino i 5 mila euro. Con una nota diffusa internamente, Equitalia chiarisce che le azioni di pignoramento direttamente sul conto corrente saranno attivabili "solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l'ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili".
La nota interna, diffusa per dare indicazioni ai propri uffici su come comportarsi in materia di pignoramenti dei conti correnti, si è resa necessaria in seguito alle "problematiche emerse in merito ai pignoramenti e le disposizioni sono con "decorrenza immediata". Per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico si procederà secondo le tradizionali regole: potrà essere pignorato un decimo dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro un quinto sopra questa soglia.
Sempre in tema fiscale, oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha chiarito l'utilizzo da parte del Fisco del redditometro: "Lo useremo soltanto nel caso di evasione spudorata", ha spiegato da Napoli - a margine
di un convegno sull'evasione. Uno strumento, il redditometro, che servirà per "colpire coloro che hanno un reddito consumato elevatissimo a fronte di una dichiarazione redditi esigua". La precisazione serve a specificare che sarà una sorta di 'estremo rimedio' per analizzare i casi limite: si tratta, ha aggiunto Befera, di persone che "non dichiarano, ma che hanno una capacità di spesa notevolissima non giustificata da altro". Lo strumento entrerà in funzione "per i caso più eclatanti" e ampio spazio sarà dato al contraddittorio perché, ha spiegato Befera, "possono esserci tanti motivi per cui si acquisisce reddito". Per esempio, quei redditi che "sono esenti e non devono essere posti in dichiarazione. "Ma ci sono anche tanti casi che vengono segnalati di persone che viaggiano a livelli spesa elevatissimi - ha concluso - e magari hanno agevolazioni dallo Stato perchè non dichiarano nulla. Questi sono quelli che vogliamo colpire".
Sull'entrata in vigore del redditometro 'semplificato', in serata l'Agenzia ha poi precisato che Befera "non ha mai affermato che 'a maggio partira' il redditometro semplificato". La scadenza di maggio è invece riferita all'attività di semplificazione degli adempimenti che l'Agenzia sta portando avanti con le associazioni di categoria, tra cui Confindustria".
Fonte: www.repubblica.it
Cartelle Esattoriali - Prescrizione
Cosa c'è di nuovo?

Dal sito Ufficiale di Noi Consumatori. Di Rosita Praga · 24 luglio 2016
Quando una cartella di Equitalia diventa definitiva, perché non impugnata, il fisco generalmente richiede al contribuente anche il pagamento di sanzioni e interessi. D'ora in poi non potrà più farlo, se sono trascorsi 5 anni dalla notifica dell'atto.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12715/2016. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso di un contribuente avverso tali maggiorazioni, visto che tributi erariali, interessi e sanzioni riguardavano una cartella del 1995. Il ricorso agli Ermellini era arrivato dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato sul punto il provvedimento di primo grado, che annullava le maggiorazioni, senza tener conto della prescrizione ultraquinquennale nel frattempo intervenuta per tali somme. Per la CTR insomma il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non poteva che essere di tipo unitario (in questo caso, dieci anni).
Non così la Corte di Cassazione. Gli alti magistrati nell'ordinanza ricordano infatti come non si tratti certo del primo caso e che anzi sono già state numerose le pronunce di legittimità nelle quali si stabilisce con chiarezza che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati». ma, prosegue la Corte, «se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario».
Va pertanto cassata la sentenza della CTR e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, poichè è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione.