Equitalia, se difensori non sono "interni", costituzione inammissibile

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Equitalia, se difensori non sono "interni", costituzione inammissibile

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2017 · 1 Novembre 2017
21-11-2017 14:25 - Giurisprudenza di MeritoNel processo tributario l´Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex  Equitalia per intenderci) non può difendersi in giudizio per il tramite  di avvocati esterni ma deve necessariamente avvalersi dei propri  funzionari. Ciò è quanto si evince dalla  sentenza n.11055/01/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria  Provinciale di Napoli (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  - Sezione Documenti). Secondo i giudici,  quindi, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento il  concessionario (ossia l´Agenzia delle Entrate Riscossione) deve  costituirsi in giudizio a mezzo del proprio personale interno e non con  avvocati del libero foro. Già da una precedente  ordinanza collegiale del 23/03/2017, sempre della I° sezione della CTP  di Napoli, si enunciava che: "letti gli artt 1, com 2, e 11 com 1 e 2  Dlgs 546/92 ... rilevato che l´Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.  si è costituita in giudizio mediante un procuratore, assegna il termine  perentorio di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza per la  diretta costituzione in giudizio a mezzo propri funzionari...".
In  realtà, la CTP di Napoli ha di fatto messo in pratica quanto  letteralmente sancito dall´art. 11 del d.lgs. 546/92 in materia di  processo tributario perché è proprio la legge a stabilirne il divieto  per l´esattore di avvalersi di liberi professionisti nella difesa per le  cause contro i contribuenti successive al 1° gennaio 2016. Infatti,  l´art. 11 sopra citato, al comma 2, dispone che «l´agente della  riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio  direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». Dunque,  la posizione processuale del concessionario è del tutto parificata a  quella dell´Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che lo stesso non  può più avvalersi della costituzione a mezzo di un avvocato esterno.
Tutto  ciò trova conferma, a maggior ragione, dal 1° luglio 2017 con il  passaggio di consegne da Equitalia Spa al nuovo ente pubblico economico,  Agenzia delle Entrate Riscossione, per il quale valgono le stesse  regole dettate in precedenza per gli enti impositori. Ne  consegue che il contribuente, in caso di costituzione irregolare da  parte dell´Agenzia Entrate Riscossione, potrà far valere  l´inutilizzabilità delle difese di quest´ultima e, quindi, la mancanza  di contestazioni alle eccezioni da lui sollevate. Infatti,  anche nelle cause contro il Fisco come in quelle civili, vale il  principio di non contestazione previsto dall´art. 115 cpc: in pratica  tutte le deduzioni mosse da una parte nei confronti dell´altra che non  trovano nella difesa dell´avversario una valida risposta e prova  contraria si considerano come "non contestate" ossia fondate e il  giudice è tenuto a fondare su di esse la sua decisione.
Per  rendere tutto più chiaro, immaginiamo, ad esempio, che un contribuente  impugni una cartella esattoriale sostenendo di aver già pagato una parte  della somma richiestagli dal Fisco. In caso di mancata contestazione  oppure di costituzione irregolare (per esempio perché avvenuta per il  tramite di avvocati esterni) il giudice potrebbe ritenere fondata  l´eccezione di "avvenuto pagamento".
Il medesimo principio vale dunque anche nel caso di costituzione irregolare di una delle parti.
Principio  che ne consegue per i giudici di Napoli, dunque, è che la costituzione  in giudizio dell´esattore, effettuata per il tramite di un  professionista esterno invece che con un funzionario interno dell´ente, è  illegittima e determina l´inammissibilità delle difese oltre che della   documentazione difensiva prodotta.
Fonte https://www.avvocatirandogurrieri.it


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