Separazioni e divorzi in Comune:

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Separazioni e divorzi in Comune:

AVVOCATO TIZIANA CHIAPPONI
Pubblicato da Tiziana Chiapponi in BLOG 2016 · 11 Gennaio 2016
Non è più possibile prevedere l'assegno di mantenimento
TAR,  Lazio-Roma, sez. I ter, sentenza 07/07/2016 n° 7813
Il TAR Lazio, con la  sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, dichiara illegittima e annulla la  Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno, che aveva  interpretato l'art. 12 della legge 162/2014  nel senso di consentire accordi di separazione, divorzio, o modifica  delle condizioni innanzi all'Ufficiale dello stato civile, che  includessero assegni periodici di mantenimento. A proporre il ricorso, due associazioni: l'AIAF - Associazione  Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e Donna chiama  donna - Onlus.
Secondo  le associazioni ricorrenti, la preclusione contenuta nella  legge ha come scopo proprio quello di tutelare i soggetti coinvolti  nell'accordo. Il procedimento è molto semplificato, non c'è alcun  controllo nel merito dell'accordo ed è prevista solo come facoltativa la  presenza dell'avvocato. Al fine di evitare accordi potenzialmente  lesivi di diritti  fondamentali dei coniugi, l'art. 12 della legge 162/2014 aveva escluso  qualsiasi patto "di trasferimento patrimoniale". A fronte della  terminologia usata, che parla di "trasferimento" e non  di qualsiasi accordo patrimoniale, era stato sollevato il quesito da  parte delle Amministrazioni e il Ministero dell'interno, con la  circolare n. 19/2014,  aveva specificato che la ratio della previsione di cui all'art. 12 è di  escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella  redazione dell'atto di competenza dell'Ufficiale giudiziario. Pertanto,  l'accordo contenente clausole con carattere dispositivo sul  piano patrimoniale, come ad esempio l'uso della casa coniugale,  l'assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i  coniugi, non poteva essere accettato dall'Ufficiale dello stato civile.  Tuttavia, in seguito il Ministero aveva emanato un'altra circolare,  modificativa dell'interpretazione precedente che è andata a modificare  l'orientamento.
La  circolare n. 6 del 24 aprile 2015 ha fornito una nuova  interpretazione della locuzione "patti di trasferimento patrimoniale".  L'atto specifica che l'impegno di corrispondere il mantenimento  ha natura di disposizione negoziale che fa sorgere un rapporto di tipo  obbligatorio non produttivo di effetti traslativi su un bene  determinato. Per questo motivo, doveva ritenersi esclusa l'accordo di  corresponsione dell'assegno periodico in un'unica soluzione c.d. una  tantum.
Era invece consentita la previsione di un obbligo di pagamento di una  somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di  separazione consensuale per l'assegno di mantenimento, sia nel caso di  richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento  del matrimonio, per l'assegno divorzile e infine, nell'ambito della  modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già  stabilite con revoca o revisione quantitativa dell'assegno.
Questo tipo di interpretazione, sarebbe illegittima e avrebbe carattere  innovativo rispetto alla norma di legge cui fa riferimento.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, l'interpretazione estensiva o  manipolativa dell'art. 12 è in contrasto anche con l'art. 24 Cost., per  violazione del diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in  posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge o verso  l'ambiente sociale in cui vivono, potrebbero essere costretti ad accordi  patrimoniali lesivi dei propri interessi, in un ambito procedimento nel  quale mancano adeguate garanzie di tutela poichè l'ufficiale di stato  civile non può "entrare nel merito della somma consensualmente decisa,  né della congruità della stessa". Infine, la circolare sarebbe stata emanata in violazione art. 17  della legge n. 400/1988 e sarebbe nulla per carenza assoluta di potere o  eccesso di potere per incompetenza.
L'atto idoneo a produrre effetti normativi esterni  all'Amministrazione e innovativo dell'ordinamento giuridico è la  circolare-regolamento che ha diversi requisiti procedurali, formali e  sostanziali. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando errata la  posizione assunta al riguardo dal Ministero dell'Interno circa  l'interpretazione della norma in esame, che invece ha portata ampia e  omnicomprensiva. La legge comprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale,  siano beni ben individuati o una somma di denaro, poiché in ogni caso si  determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del  quale il trasferimento è eseguito. Esso può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o  mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita  non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre  quella di trasferimento patrimoniale.
La sentenza conferma, inoltre che la previsione di cui all'art.  12 è conforme alla ratio che consente il ricorso alla procedura  semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni  dell'una o dell'altro, che è quella di agevolare l'iter per pervenire a  tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i  soggetti deboli.


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